\n\n\n\n\n\n

Con la Boldrini, la propaganda antisraeliana fa il suo ingresso a Montecitorio

Israele

Con la Boldrini, la propaganda antisraeliana fa il suo ingresso a Montecitorio

In questo post su X ho riportato alcune dichiarazioni di Laura Boldrini sulla questione israelo-palestinese, rilasciate durante una conferenza organizzata dalla deputata Stefania Ascari, il 24 ottobre alla Camera dei Deputati. In quell'occasione, Boldrini si compiaceva di sostenere le “associazioni palestinesi che operano la resistenza di

Nicolò Montarini28/10/2024Aggiornato 27/10/20247 min lettura1.487 parole

In questo post su X ho riportato alcune dichiarazioni di Laura Boldrini sulla questione israelo-palestinese, rilasciate durante una conferenza organizzata dalla deputata Stefania Ascari, il 24 ottobre alla Camera dei Deputati. In quell’occasione, Boldrini si compiaceva di sostenere le “associazioni palestinesi che operano la resistenza di fronte all’occupazione illegale della Palestina e di Gerusalemme est”. Con questo articolo voglio spiegare perché ritengo che quelle affermazioni siano manipolatorie e pericolose, specialmente se profuse in sedi prestigiose come il Parlamento.

Esiste un principio di diritto internazionale abbastanza semplice per identificare quali sono i confini di un nuovo Stato nel momento in cui la Potenza dominante che lo amministra si ritira, questa consuetudine è chiamata uti possidetis iuris. Venne elaborato dalla giurisprudenza spagnola tra il XIV e il XV secolo per prevenire l’insorgere di dispute territoriali all’interno del loro sistema provinciale nelle Americhe. Il suo valore transnazionale fu poi consacrato tramite alcuni arbitrati di fine ‘800 ed infine riconosciuto come vincolante anche dalla giurisprudenza di alcuni degli organismi internazionali nati nel secolo scorso.

Secondo tale principio la regola prevede che le frontiere di un nuovo ipotetico Stato coincidano con quelle del suo predecessore salvo accordi contrari tra le parti interessate, detto altrimenti: nel momento in cui si verifica il trapasso dei poteri tra il governo precedente e quello che subentra, avviene anche la successione della situazione giuridica che regola le frontiere da attribuire al nuovo Stato.

La ratio che si cela dietro a questa norma è evidente: se si dovessero negoziare nuovi confini ad ogni cambiamento di regime, si moltiplicherebbero inevitabilmente anche le occasioni per lo scoppio di nuovi conflitti e guerre fratricide tra Paesi confinanti.

Quando nel 1954 la Repubblica Socialista Federativa Russa trasferì il controllo amministrativo della Crimea alla RSS Ucraina, l’atto di cessione non modificò realmente gli equilibri di potere tra le due repubbliche; infatti, il vero centro decisionale politico rimaneva sempre e solo Mosca. Questo equilibrio strategico si ruppe definitivamente nel 1991, anno in cui l’Ucraina divenne uno Stato indipendente ed ebbe inizio il contenzioso con la Russia sul controllo della Crimea. Le argomentazioni usate dal Cremlino per giustificare la necessità della recente “operazione militare” sono svariate, dalla discriminazione dei russofoni in Ucraina all’allargamento della Nato, ed hanno tutte una loro coerenza intrinseca, ovvero rimediare all’errore compiuto nel ‘54 dalla nomenklatura moscovita. Questi argomenti, tuttavia, sono giuridicamente irrilevanti sul piano del diritto internazionale: secondo il principio dell’uti possidetis la Crimea è parte dell’Ucraina perché nel momento in cui ottenne l’indipendenza, quel territorio rientrava all’interno dei confini amministrativi ad essa formalmente attribuiti dall’ultimo ordinamento originario precedente: l’Unione Sovietica.

Un altro precedente che può essere preso in considerazione è quello del Kuwait, il quale fu costituito, per decisione inglese, partizionando la zona costiera dell’Iraq e privando quasi completamente l’accesso al mare allo Stato iracheno. Quando Saddam Hussein invase il suo vicino nel 1990, dando inizio alla prima guerra del Golfo, giustificò l’azione militare come una conseguenza di quello che lui considerava un atto emulativo coloniale compiuto dagli Inglesi, un’ingiustizia verso il suo popolo a cui andava posto rimedio. Anche in questo caso la comunità internazionale, compresi la maggior parte dei Paesi arabi e musulmani, dichiarò illegittima l’aggressione armata ribadendo, ancora una volta, il principio che le frontiere stabilite dalla Potenza coloniale dovevano considerarsi definitive anche dopo l’ottenimento dell’indipendenza.

Per analizzare il caso israeliano bisogna iniziare dalla fine della Prima guerra mondiale, quando le Potenze vincitrici imposero all’Impero Ottomano la cessione dei territori sud-orientali a favore della Società delle Nazioni la quale, attraverso il sistema dei Mandati, intendeva smembrare i vecchi “Imperi centrali” in piccoli (e quindi facilmente controllabili) stati-nazione. Questo istituto differiva sensibilmente da quello del Protettorato, fattispecie in cui la Potenza dominante gestisce i Paesi sotto il suo controllo nel suo esclusivo interesse, al contrario, nel caso dei Mandati, il Paese mandatario governa i territori affidati alla sua autorità nell’interesse delle popolazioni autoctone ovvero quelle considerate titolate a reclamare il diritto all’autodeterminazione politica. Per fare qualche esempio: Arabia Saudita, Libano, Siria, Iraq e molti altri Stati mediorientali sono stati costituiti tramite il procedimento di “state-building” adottato dalla Società delle Nazioni.

Così avvenne anche per la Palestina, costituita nel 1920 e affidata formalmente alla tutela britannica nell’interesse della popolazione ebraica, a cui era stato riconosciuto il legame storico con quella terra e di conseguenza il diritto di fondare in quel Paese la loro sede nazionale.

Il Mandato britannico prevedeva il rispetto dei diritti civili e religiosi di tutti i residenti della Palestina ma riservava quelli politici soltanto agli Ebrei: in questo senso l’art. 4 del trattato che istituiva la “Jewish Agency”, l’organo di rappresentanza politico ebraico. Oppure l’art. 6, che prevedeva solo per gli Ebrei il diritto ad emigrare e stabilirsi su tutto il territorio della Palestina mandataria.

La Società delle Nazioni verrà sciolta alla fine della Seconda guerra mondiale subito dopo l’istituzione delle Nazioni Unite. Nel trattato fondativo del nuovo forum internazionale, all’art. 80, i membri segnatari riconfermavano, tramite quella che verrà poi ridenominata la “clausola palestinese”, l’immodificabilità dei diritti attribuiti dai Mandati ai popoli sottoposti ad amministrazione fiduciaria. Inoltre è sempre utile ricordare che, a differenza della Società delle Nazioni, l’ONU non ha e non ha mai avuto il potere di vincolare gli Stati membri alle decisioni dei propri organi interni, con la sola eccezione prevista dal Capitolo VII del citato trattato.

L’ultimo elemento rilevante per la definizione dei confini israeliani avvenne a Mezzanotte tra il 14 e il 15 maggio del 1948, quando il Mandato britannico si concluse e il nuovo Stato israeliano venne ad esistenza secondo quanto era stato stabilito nella Dichiarazione di costituzione promulgata dall’Agenzia Ebraica, nel frattempo autoproclamatasi “governo provvisorio israeliano”.

Applicando la consuetudine dell’uti possidetis alla fattispecie descritta, Israele ha “ereditato” legittimamente il controllo dei confini mandatari nel momento della cessazione del Mandato; chiunque voglia provare ad argomentare al contrario dovrebbe innanzitutto spiegare per quale motivo ritiene che, alla fattispecie israeliana, debba essere applicata una lex specialis in luogo di quella generale, ritenuta valida per tutti gli altri casi precedenti. 

Alcuni controbattono citando la Risoluzione 181/47 UNGA che raccomandava alla Gran Bretagna di partizionare la Palestina in due Stati; tuttavia, il governo mandatario non formalizzò mai il recepimento dell’atto, né il suo contenuto fu mai trasfuso in un trattato dalle parti interessate. Altri fanno un vago riferimento al principio dell’autodeterminazione dei popoli, non sapendo o scordandosi che diritto ad autodeterminarsi e diritto ad avere uno Stato non coincidono: al mondo esistono decine di migliaia di movimenti indipendentisti, ma solamente 200 Stati, appare evidente che la comunità internazionale non considera il diritto ad autodeterminarsi come un titolo sufficiente a legittimare l’aspirazione di un determinato popolo ad organizzarsi in forma statuale.

Nemmeno le linee armistiziali disegnate con i trattati del ‘49 sono giuridicamente rilevanti per il diritto internazionale, ad esempio, nell’art. 5, c. 2 dell’armistizio tra Egitto ed Israele le parti concordano che: “La linea di demarcazione dell’armistizio non deve essere interpretata in alcun senso come un confine politico o territoriale, ed è delineata senza pregiudizio per i diritti, le rivendicazioni e le posizioni di ciascuna delle parti dell’armistizio per quanto riguarda la soluzione definitiva della questione palestinese”. Nello stesso senso l’art. 2, c. 3 dell’armistizio tra Giordania e Israele: “Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudicherà in alcun modo i diritti, le pretese e le posizioni di ciascuna delle Parti nella soluzione pacifica definitiva della questione palestinese, essendo le disposizioni del presente Accordo dettate esclusivamente da considerazioni militari”.

Come se non bastasse, Israele ha siglato due trattati di Pace – con l’Egitto nel 1979 e con la Giordania nel 1994 – che hanno posto fine allo stato di guerra che perdurava tra quei Paesi dal 1948.

Ebbene, in entrambi i casi – all’art. 2 del primo e all’art. 3 del secondo – le Parti riconoscono e ribadiscono la validità internazionale dei precedenti confini mandatari.

Concludendo: Gerusalemme est non esiste, si trattava di una suddivisione meramente armistiziale che non pregiudicava in alcun modo i diritti israeliani sulla città e in ogni caso nel 1994, con la sistemazione definitiva delle frontiere tra Israele e la Giordania, quella suddivisione ha smesso di avere qualsiasi rilevanza sul piano del diritto internazionale. 

Laura Boldrini non sa o finge di non sapere che il vero ed unico scopo di chi “opera la resistenza a Gerusalemme est” non è di favorire il processo di pace ma quello di perpetuare e alimentare il conflitto contro lo Stato ebraico in spregio alle norme del diritto internazionale e agli impegni politici assunti dall’Unione Europea, con la controfirma di Oslo II in qualità di testimone, nel 1995.


InOltre è completamente gratuito ed è il frutto della competenza e della passione di molte persone che lavorano senza fini di lucro. Se desiderate contribuire con un piccolo supporto, potete farlo cliccando sui pulsanti che vedete, scegliendo l’opzione che più preferite. Le donazioni verranno utilizzate per i costi di mantenimento del sito e per altre attività editoriali.

Supporto editoriale

Sostieni questo progetto editoriale

Se ti è piaciuto o se non ti è piaciuto questo articolo, scrivilo nei commenti.

InOltre è completamente gratuito ed è il frutto della competenza e della passione di molte persone che lavorano senza fini di lucro. Se desideri contribuire con un piccolo supporto, puoi farlo effettuando un bonifico oppure scegliendo una delle opzioni di donazione disponibili. Le donazioni verranno utilizzate per i costi di mantenimento del sito e per altre attività editoriali.

Grazie per il vostro supporto!

Bonifico bancario intestato a Inoltre Ente del Terzo Settore con causale: donazione/erogazione liberale a favore di Inoltre ETS.

Codice IBAN: IT55A0306909606100000404908

PayPalOffrici un caffèDona con Satispay

Un pensiero su “Con la Boldrini, la propaganda antisraeliana fa il suo ingresso a Montecitorio

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *