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Israele e il “diritto di esistere” di uno Stato

Israele

Israele e il “diritto di esistere” di uno Stato

Da quando è nato nel 1948, lo Stato di Israele non ha mai attaccato per primo un paese che ne riconoscesse l’esistenza. La storia dei conflitti in Medio Oriente mostra infatti che ogni guerra su vasta scala combattuta da Israele è stata preceduta da minacce, mobilitazioni

Gustavo Micheletti21/06/2025Aggiornato 20/06/202518 min lettura3.803 parole

Da quando è nato nel 1948, lo Stato di Israele non ha mai attaccato per primo un paese che ne riconoscesse l’esistenza. La storia dei conflitti in Medio Oriente mostra infatti che ogni guerra su vasta scala combattuta da Israele è stata preceduta da minacce, mobilitazioni militari o atti ostili provenienti da Stati che rifiutavano di accettarne la legittimità.

Già nel giorno della sua proclamazione, Israele fu invaso da cinque eserciti arabi – Egitto, Siria, Giordania, Iraq e Libano – che non solo non lo riconoscevano, ma ne contestavano apertamente il diritto all’esistenza. Fu l’inizio della prima guerra arabo-israeliana, conclusasi con un armistizio ma senza che nessuno di quei paesi ammettesse formalmente la legittimità dello Stato ebraico.

Nel 1956, il blocco egiziano degli stretti di Tiran fu interpretato da Israele come un atto di guerra, e portò a una campagna militare congiunta con Francia e Regno Unito contro il regime di Nasser. Ancora più drammaticamente, nel 1967 l’Egitto espulse le forze ONU dal Sinai, ammassò truppe al confine e strinse un patto di mutua difesa con Siria e Giordania, annunciando pubblicamente l’imminente distruzione di Israele. Fu in quel contesto che Israele attaccò preventivamente, scatenando la Guerra dei Sei Giorni.

Nel 1973, il giorno di Yom Kippur, festa solenne per gli ebrei, Egitto e Siria sferrarono un attacco a sorpresa su due fronti. Negli anni successivi, anche altri Stati ostili, come l’Iraq di Saddam Hussein, che non ha mai riconosciuto Israele, lanciarono attacchi indiretti: nel 1991, durante la Guerra del Golfo, Baghdad colpì Tel Aviv con missili Scud.

Un discorso a parte meritano Iran, Hezbollah e Hamas. Il regime iraniano, che fin dal 1979 ha negato la legittimità d’Israele, ne auspica pubblicamente la scomparsa e finanzia gruppi armati come Hezbollah in Libano e Hamas a Gaza, responsabili di migliaia di razzi lanciati contro civili israeliani.

Anche Hezbollah, che non riconosce Israele ed è parte integrante del governo libanese, ha ingaggiato guerre e provocazioni lungo il confine nord, come nel 2006. Hamas, da parte sua, ha trasformato Gaza in un’enclave armata da cui partono attacchi regolari e il suo statuto nega esplicitamente il diritto di Israele a esistere.

Al contrario, i paesi che hanno avviato relazioni diplomatiche con Israele, come l’Egitto dopo il 1979 e la Giordania dal 1994, non sono mai stati oggetto di attacchi israeliani. Questo dato conferma che la questione del riconoscimento reciproco del diritto di esistere non è solo simbolica: essa rappresenta spesso la linea di demarcazione tra guerra e pace in una regione dove la legittimità statale non è mai stata un dato scontato.

Ma cosa significa la locuzione “diritto di esistere” riferita ad uno Stato? Essa può essere intesa almeno in tre modi diversi, non necessariamente alternativi tra loro. Il primo fa riferimento alla nozione di “Paese sovrano” che è probabilmente l’unico principio solitamente utilizzato in base al diritto internazionale. La seconda modalità può invece far riferimento al concetto di sovranità popolare, e quindi su quanto caratterizza ogni democrazia; mentre il terzo, che vedremo per ultimo in quanto costituisce un caso decisamente particolare, si fonda sul diritto di ogni popolo a non essere sottoposto a persecuzioni sistematiche e cruente.

Iniziando dal primo tipo di fondamento di questo “diritto”, bisogna osservare che, nel panorama geopolitico globale, la definizione di uno “Paese sovrano” e il suo riconoscimento da parte della comunità internazionale rappresenta il modo di gran lunga prevalente con cui tale diritto viene abitualmente inteso. Ma cosa implica, esattamente, essere uno Stato internazionalmente “riconosciuto”? La risposta si trova nell’intersezione tra norme giuridiche, politica e relazioni internazionali, un equilibrio spesso complesso e carico di implicazioni. 

In base al diritto internazionale, per essere considerato uno Stato, un’entità deve possedere alcune caratteristiche essenziali, codificate in documenti come la Convenzione di Montevideo del 1933. Si tratta di avere una popolazione stabile, che vive e si identifica con un territorio definito, un governo capace di esercitare un controllo effettivo su quella popolazione e quel territorio, e la capacità di intrattenere relazioni diplomatiche con altre nazioni. Questi elementi costituiscono la base per l’esistenza di uno Stato, ma è il riconoscimento da parte di altri Stati o organizzazioni internazionali, come le Nazioni Unite, a determinarne la piena integrazione nella comunità globale. 

Il riconoscimento può assumere forme diverse. C’è il riconoscimento formale, detto “de jure”, che consacra ufficialmente la sovranità di uno Stato, garantendogli piena legittimità agli occhi della comunità internazionale; e poi c’è il riconoscimento “de facto”, più informale, che si verifica quando altri Stati accettano l’esistenza pratica di un’entità, senza però formalizzarla con trattati o dichiarazioni ufficiali. Quest’ultimo caso è spesso fonte di controversie, come accade per entità come Taiwan o il Kosovo, che alcuni Paesi riconoscono pienamente, mentre altri no, limitandone così l’accesso a fora internazionali o trattati bilaterali. 

Va chiarito, però, che il riconoscimento non è un requisito indispensabile per l’esistenza di uno Stato. Secondo la cosiddetta “teoria dichiarativa”, uno Stato esiste se soddisfa i criteri oggettivi di statualità, indipendentemente dall’approvazione altrui. Tuttavia, senza il riconoscimento, la sua capacità di operare a livello internazionale può essere gravemente ostacolata: uno Stato non riconosciuto potrebbe trovarsi escluso da organizzazioni globali, limitato nell’accesso a finanziamenti internazionali o isolato diplomaticamente. 

Il processo di riconoscimento è sempre determinato da considerazioni politiche. Alcuni Stati possono scegliere di non riconoscere un’entità per motivi strategici, storici o ideologici, anche se questa soddisfa tutti i requisiti giuridici. La Palestina o il Sahara Occidentale illustrano come il riconoscimento possa diventare un terreno di scontro geopolitico, con potenze globali che si schierano a favore o contro in base ai propri interessi. 

In un mondo interconnesso, essere uno Stato riconosciuto non è solo una questione giuridica, ma anche un biglietto d’ingresso per partecipare al complesso gioco delle relazioni internazionali. È un processo che richiede non solo il rispetto di criteri formali, ma anche il consenso, spesso fragile, della comunità globale.  In fin dei conti, tale riconoscimento viene a dipendere da rapporti di forza geopolitici, e non dal possesso di requisiti relativi al tipo di governo, come per esempio quello per cui, come accade in una democrazia, lo Stato debba essere espressione di una volontà popolare verificata attraverso regolari elezioni.

Anche uno Stato che rappresenta solo la volontà di un dittatore o di un’oligarchia al potere può dunque avere, come ha in molti casi ha di fatto, il diritto di esistere dal punto di vista del diritto internazionale, pur essendo tale diritto fondato sella forza e non su un consenso verificale del corpo elettorale dei cittadini.

È dunque legittimo chiedersi, a questo punto, in che senso il riconoscimento formale, o de jure, possa essere ritenuto espressione di un diritto diverso da quello fondato esclusivamente sulla forza. Se infatti esso può essere espressione del potere tirannico di un solo individuo o di una ristretto gruppo di individui, anche quando non rispetta l’autonomia politica di altri Stati sovrani, in che senso si può parlare di “diritto”, distinguendolo così dal mero riconoscimento internazionale di rapporti di forza sussistenti di fatto?  

Il concetto di riconoscimento de jure di uno Stato si riferisce a un atto formale con cui un altro Stato o un’organizzazione accetta ufficialmente l’esistenza e la sovranità di un’entità come Stato legittimo. Tuttavia, la questione se tale riconoscimento possa essere espressione di un potere tirannico o di meri rapporti di forza mette in luce la tensione tra principi giuridici e dinamiche politiche che spesso caratterizzano il diritto internazionale. Cosa implica dunque, esattamente, essere uno Stato riconosciuto per il diritto internazionale?

La risposta si trova nell’intersezione tra norme giuridiche, politica e relazioni internazionali, un equilibrio spesso complesso e carico di implicazioni, ma è comunque evidente che nessun Stato sovrano può essere privato del suo diritto di esistere se non attraverso un’azione politica e militare che sia in grado di fatto di determinarne la scomparsa.

In questo senso, ogni Stato sovrano, nella misura in cui è in grado di difenderlo, ha il “diritto di esistere” e non può, dal punto di vista del diritto internazionale, esserne privato, nemmeno quando compia azioni criminali verso la propria popolazione o quella di altri Stati che può aver invaso con strategia militari non esenti da azioni che costituiscono crimini contro l’umanità.

Uno Stato non perde il proprio diritto di esistere nemmeno quando – e qui veniamo al secondo modo di concepire tale diritto – essendo una democrazia, si macchia, con finalità che giudica soggettivamente utili a scopi difensivi, di analoghi crimini. I governi dei paesi democratici scaturiscono infatti da regolari elezioni il cui esito può essere sovvertito da quelle successive, e finché uno Stato si mantiene fedele ai principi che sono propri di ogni democrazia, come la divisione dei poteri e l’eguaglianza civile e politica di tutti i cittadini di fronte alla legge, con il conseguente rispetto dei diritti di ogni tipo di minoranza, non perde né il diritto di essere ritenuto “democratico” né tanto meno quello di esistere, e in entrambi i casi nemmeno se dovesse macchiarsi di azioni giudicate criminali in base al diritto internazionale.   

La terza tipologia di diritto sui cui si è fatto cenno rappresenta invece un caso del tutto particolare: esso non è alternativo agli altri due – che del resto non sono nemmeno alternativi tra loro, in quanto molti Paesi sovrani sono anche democratici – ma si è dimostrato, a differenza degli altri due, in grado di rendere possibile la nascita di un Paese sovrano prima inesistente, coadiuvandolo poi a difendere in seguito tale diritto.

Il 14 maggio 1948, quando David Ben-Gurion proclamò la nascita dello Stato d’Israele coronando decenni di aspirazioni sioniste, questo storico avvenimento fu reso possibile da una delibera delle Nazioni Unite, che riconobbero così al popolo ebraico il diritto di avere un territorio dove poter vivere in pace e non essere sottoposto alle persecuzioni e vessazioni che aveva per lungo tempo dovuto subire. Il sionismo, nato a fine Ottocento con Theodor Herzl, aveva in precedenza già promosso la soluzione di uno Stato ebraico in Palestina per sfuggire all’antisemitismo europeo. La Dichiarazione Balfour (1917) e il Mandato britannico avevano alimentato l’immigrazione ebraica, pur generando tensioni con gli arabi locali. In questo contesto, la Seconda Guerra Mondiale e la Shoah furono decisive per la nascita di Israele.

L’Olocausto, che sterminò sei milioni di ebrei, rese drammaticamente evidente la necessità di un rifugio sicuro. I sopravvissuti, spesso senza famiglia o patria, affrontarono campi di accoglienza in Europa e restrizioni britanniche all’immigrazione in Palestina, cercando di favorire migrazioni clandestine. La Shoah unì la diaspora ebraica, galvanizzando il sostegno al sionismo, soprattutto negli Stati Uniti, e toccò le coscienze globali, influenzando la comunità internazionale.

Nel 1947, l’ONU approvò la partizione della Palestina in due Stati, e tale partizione fu accolta dagli ebrei ma respinta dagli arabi. La Shoah, dunque, pur non essendo l’unica causa, conferì urgenza morale e politica alla creazione di Israele, che nacque tra conflitti e speranze, segnando l’inizio di una nuova era e di tensioni irrisolte con i palestinesi.

La nascita dello Stato di Israele nel 1948 rappresenta quindi un caso quasi unico nella storia del diritto internazionale moderno. A differenza di molti altri Stati contemporanei, la sua origine è direttamente legata alla risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la 181 del 29 novembre 1947. Se si analizzano gli altri casi in cui le Nazioni Unite sono intervenute nel processo di nascita o indipendenza di uno Stato, è evidente che il caso israeliano ha pochi paralleli.

La maggior parte dei nuovi Stati emersi nel secondo dopoguerra non è stata “creata” dall’ONU, ma è nata in seguito a processi di decolonizzazione, guerre civili o secessioni, con successivo riconoscimento internazionale. Alcuni Stati hanno visto un ruolo rilevante dell’ONU nella transizione all’indipendenza, come accadde per Timor Est, amministrato direttamente dalle Nazioni Unite dopo il ritiro indonesiano e diventato poi indipendente nel 2002, o come il Sudan del Sud, la cui nascita nel 2011 fu preceduta da anni di interventi diplomatici e missioni di peacekeeping dell’ONU, ma anche in questi casi le Nazioni Unite hanno agito più come garanti o facilitatori che come attori costituenti.

Eritrea, Namibia, Kosovo sono ulteriori esempi in cui l’ONU ha giocato un ruolo significativo ma non fondativo. L’Eritrea ottenne l’indipendenza dall’Etiopia attraverso un referendum; la Namibia fu posta sotto amministrazione internazionale dopo il ritiro del Sudafrica, e il Kosovo si autoproclamò Stato indipendente nel 2008 con riconoscimenti solo parziali a livello globale. In nessuno di questi casi però una risoluzione dell’Assemblea Generale ha stabilito o raccomandato direttamente la creazione di uno Stato nuovo, come accadde invece per Israele.

Si può dunque concludere che Israele resta quasi un unicum nella storia delle Nazioni Unite: uno Stato la cui nascita fu formalmente raccomandata da una risoluzione dell’Assemblea Generale, con un impatto concreto e diretto sulla realtà geopolitica. Gli altri esempi di coinvolgimento dell’ONU nella nascita di Stati si distinguono per il ruolo accessorio, di tutela o di accompagnamento, ma non di proposta costitutiva come nel caso di Israele. Per questo si può dire che a Israele è stato riconosciuto il diritto di esistere per ragioni del tutto peculiari, diverse e ulteriori rispetto a quelle per cui si ritiene che abbia il diritto di esistere un qualsiasi “Stato sovrano” o un qualsiasi “Paese democratico”. Il suo “diritto di esistere” ha cioè una ragione suppletiva essenziale e pressoché unica rispetto a quello di cui godono altri paesi sovrani.

Come abbiamo già ricordato in un altro articolo qui su Inoltre (Renzi e Calenda, due popoli e due Stati), dopo il suo intervento del 6 giugno scorso al teatro Parenti di Milano ad alcuni è parso che Carlo Calenda abbia messo in discussione, sollevando legittime obiezioni e qualche discussione, il “diritto di esistere” d’Israele: il 6 giugno scorso ha infatti detto che “Israele ha il diritto di esistere e difendersi, ma questo diritto di esistere e difendersi ce l’ha secondo il codice di una democrazia”, alludendo forse al fatto che potesse perdere tale diritto qualora non si fosse difeso rispettando i valori e i principi che ogni democrazia è impegnata a rispettare. In questo modo, ha anche implicitamente sostenuto che una democrazia ha diritto di difendersi solo rispettando le proprie regole democratiche e che potrebbe quindi perdere il diritto di esistere, o quanto meno di considerarsi una democrazia, non rispettandole.

Ora, una prima obiezione che si potrebbe fare verso l’argomento di Calenda è che nessuna democrazia subordina, quando in guerra con un altro paese o un altro popolo supportato da altri paesi, il proprio diritto di autodifesa alla natura democratica delle proprie istituzioni politiche, semplicemente perché in guerra vigono regole diverse da quelle che presiedono alla convivenza democratica tra i propri cittadini, dato che le regole che sono in vigore in una guerra sono subordinate di fatto al conseguimento dei propri obiettivi militari e quelle che vengono rispettate durante un conflitto lo sono in genere perché si è raggiunto un accordo tra i paesi belligeranti

In assenza di un tale accordo, anche le democrazie sono autorizzate a intraprendere le strategie che ritengono, legittimamente ma forse talora anche erroneamente, necessarie per la loro autodifesa e per conseguire una vittoria militare, come è attestato dal fatto che anche le democrazie sono state accusate, e spesso a ragion veduta, di aver commesso crimini di guerra e crimini contro l’umanità. In assenza di una previa condivisione tra i paesi belligeranti nemmeno le democrazie possono impegnarsi a rispettare regole che il nemico, chiunque esso sia, non s’impegna a rispettare, specialmente se dimostra di volerle trasgredire. Una simile asimmetria sarebbe infatti destinata a creare uno svantaggio militarmente rilevante per i paesi democratici.

L’uso delle armi al fosforo, delle bombe a grappolo e delle mine antiuomo posson forse costituire tre validi esempi in proposito. Mentre la comunità internazionale ha fatto passi importanti verso la limitazione di alcune delle armi più crudeli, il loro uso continua a rappresentare una ferita aperta del diritto umanitario. Le mine antiuomo, vietate dalla Convenzione di Ottawa del 1997 e di cui l’Italia è tradizionalmente uno dei maggiori produttori, sono state bandite da oltre 160 Paesi, ma grandi potenze come Stati Uniti, Russia, e Cina non hanno mai aderito, mentre anche i paesi baltici e la Polonia stanno prendendo in considerazione di poterle utilizzare per ostacolare un’eventuale invasione russa.

La Convenzione di Oslo del 2008 ha proibito le bombe a grappolo, ma anche in questo caso Stati come Russia, Stati Uniti e Israele ne hanno rifiutato la firma e il loro utilizzo è stato documentato più volte, soprattutto nei conflitti in Ucraina, Siria e Yemen. Ancora più ambiguo è il caso del fosforo bianco: non esiste un divieto esplicito al suo impiego, ma il diritto internazionale ne limita fortemente l’uso contro obiettivi civili. Tuttavia, accuse documentate colpiscono Stati come Israele, Stati Uniti, Russia e Arabia Saudita, che lo avrebbero impiegato in zone densamente popolate. In molti casi, la distanza tra le norme e le pratiche belliche resta drammatica, segnalando una frattura profonda tra le convenzioni sottoscritte e il reale rispetto dei principi umanitari nei teatri di guerra.

Preso atto che la democraticità di uno Stato non è messa in discussione dal suo comportamento bellico, che non può determinare la cessazione del diritto di esistere di una democrazia; e considerando che gli Stati sovrani non democratici come la Russia o l’Iran non perdono il loro diritto di esistere invadendo altri paesi, massacrando altri popoli od organizzando, come nel caso dell’Iran, un progrom in perfetto stile nazista come quello del 7 ottobre, l’unica tipologia del “diritto di esistere” cui Calenda avrebbe potuto ragionevolmente riferirsi sarebbe potuta essere quella peculiare che contribuì in modo probabilmente decisivo alla nascita stessa d’Israele, ovvero il diritto di un popolo di disporre liberamente di un territorio in cui non essere più soggetto a vessazioni e persecuzioni di sorta, e più in particolare di non essere sterminato.

Ma in quali casi un simile diritto potrebbe essere perduto? Certamente, non per l’adottare in una guerra comportamenti che sono comunemente adottati da molti Stati sovrani e anche da qualche democrazia. Come ogni Stato sovrano e come ogni democrazia Israele ha il sacrosanto diritto di difendersi nei modi che ritiene più efficaci per sconfiggere chi vuole la sua distruzione e ce l’ha a maggior ragione essendo di fatto sotto attacco fin da quando esiste. 

Quindi, a ben vedere, l’unico possibile motivo per cui Israele potrebbe, ma pur sempre soltanto nella terza accezione dell’espressione, perdere il suo “diritto di esistere” potrebbe essere da parte sua l’adozione di comportamenti che rivelino strategie genocidarie analoghe a quelle dei suoi storici persecutori. Se cioè Israele avesse intrapreso anche prima del 7/10 una politica di sterminio di tutto il popolo palestinese, o se avesse supportato qualche altro Stato intento a procedere a un analogo sterminio verso qualche altro popolo, avrebbe agito in modo contraddittorio rispetto alle ragioni stesse che contribuirono a determinarne l’esistenza.

Anche in questo caso, tuttavia, per muovergli un simile accusa sarebbe necessario dimostrare che la sua strategia non costituisce un passo obbligato per garantire la propria sicurezza e indipendenza, perché non si può escludere che, anche in un caso così estremo, non vi fossero serie alternative.

Per esempio, se dopo aver allontanato Hamas da Gaza Israele rifiutasse di procedere ad accordi con l’ANP in grado di garantire l’esistenza di due Stati che si riconoscono reciprocamente “il diritto di esistere”, com’era nelle intenzioni originarie dell’ONU nel 1947, e preferisse procedere a uno sterminio sistematico di un popolo palestinese finalmente disposto a riconoscere lo Stato israeliano, questo perderebbe tale diritto nella terza accezione, pur potendo continuare a difenderlo con la forza sia in quanto “Paese sovrano” sia un quanto Paese democratico; oppure, ipotizzando un caso meno estremo, la perdita del diritto di esistere nella terza accezione potrebbe essere provocata dalla scelta di appoggiare in modo organico l’azione di alcune dittature criminali, come per esempio la Russia, l’Iran e la Corea del Nord, nel massacro del popolo ucraino o di qualsiasi altro popolo. In una simile ipotesi, schierandosi cioè a fianco di chi massacra civili senza alcuna necessità di farlo in virtù di una strategia militare obbligata, Israele si porrebbe in rotta di collisione con le stesse ragioni che contribuirono in modo decisivo a consentirne la nascita.

In nessuno dei due casi Israele perderebbe però necessariamente il diritto di esistere come stato sovrano e come stato democratico. Del resto, sono stati molti i paesi che hanno agito in passato e ancora oggi operano nel mancato rispetto del diritto internazionale senza perdere il loro diritto di esistere come Stati sovrani e/o democrazie, e non si vede dunque per quale motivo tale diritto avrebbe dovuto perderlo proprio Israele, che nella circostanza attuale può tuttavia rivendicare anche tale diritto nell’accezione che gli è peculiare. Non sarebbe probabilmente stato così se avesse avuto a disposizione una soluzione strategico-militare altrettanto efficace di quella che sta adottando, ma non essendoci stato nessuno in grado di proporne una altrettanto efficace e realistica, quella scelta da Netanyahu non conduce ad alcuna perdita di tale diritto nemmeno nella terza delle accezioni di cui abbiamo ipotizzato il senso.

E un tale diritto Israele non lo perde nemmeno oggi, dopo l’attacco a l’Iran, che annunciando da decenni di voler abolire l’esistenza di Israele e avendo contribuito in modo sostanziale a organizzare l’eccidio criminale del 7/10 – ciò per cui l’attacco di Israele di qualche giorno fa non può essere ritenuto una illegittima aggressione, ma deve invece essere considerato una legittima azione di autodifesa – se fosse entrato in possesso dell’arma atomica non avrebbe esitato troppo a lungo ad usarla per placare un odio atavico e divenire nel contempo egemone nel modo islamico.

Date le dimensioni geografiche d’Israele, e cioè in considerazione del fatto che pochi ordigni giunti a bersaglio potrebbero distruggerlo annientando il suo popolo, si può facilmente capire che nessun capo di governo responsabile sarebbe stato disposto a far correre un simile rischio al proprio Paese e che quindi Israele, proprio in quanto Stato democratico – ovvero in cui i governanti hanno assunto delle precise responsabilità rispetto ai cittadini che li hanno eletti e alla loro sicurezza – non solo ha il diritto, ma – come ha messo in evidenza Matteo Renzi nel discorso di apertura alla manifestazione “Due popoli due Stati” del 6 giugno scorso – ha anche “il dovere di difendersi” nei modi che ritiene più opportuni ed efficaci.


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2 pensieri su “Israele e il “diritto di esistere” di uno Stato

  1. Samuele Marinozzi dice:

    Basterebbe la lettura e la comprensione di questo articolo a smontare la narrazione, antisionista ma peggio antisemita, di coloro che vendo in Israele il nemico!

    Sarebbe utilissimo da usarlo in una campagna di informazione del tipo ..PUBBLICITA’ PROGRESSO.. aprirebbe gli occhi a tanti finto-ciechi intortati dalla demagogia di giornalisti e politicanti da strapazzo

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